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Niente indennità di ordine pubblico al Comandante della polizia locale

Con il recente Parere N. 555/0.P./0001884/2020/1 dell’8 ottobre 2020, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha fornito una serie di chiarimenti sia in merito alla possibilità di cumulo dell’indennità di ordine pubblico con ulteriori emolumenti accessori riconosciuti al personale delle polizie locali sia in relazione alla possibilità di corrispondere l’indennità di ordine pubblico anche al personale delle polizie locali titolare di Posizione Organizzativa.

Per quanto attiene in particolare alla prima questione interpretativa, il Ministero afferma che, in linea generale, l’indennità di ordine pubblico “è cumulabile con ulteriori emolumenti accessori riconosciuti al personale delle polizie locali”.

Anche la Corte dei Conti, del resto, con la recente deliberazione n. 96/2020 della Sezione Controllo Regione Veneto, ha chiaramente ammesso la possibilità di cumulo dell’indennità di ordine pubblico con altri emolumenti a favore del personale della polizia locale, purché rigorosamente vincolata alla verifica dell’oggettività delle prestazioni di servizio ontologicamente riconducibili alla materia collegata all’ordine pubblico, senza alcuna commistione e/ o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale, secondo il criterio di effettività, con la resa di prestazione diverse e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.

Con specifico riferimento alla seconda questione, invece, il Dipartimento evidenzia che, come l’ARAN ha avuto modo di precisare più volte in passato, “dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico per essi previsto”, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni del vigente CCNL, “in aggiunta a tale trattamento i titolari di posizione organizzativa possono percepire solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale”.

Ebbene all’uopo soccorre il dettato dell’art. 18 del Contratto collettivo, a norma del quale: ”Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
a) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter;
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art. 40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
f) i compensi di cui all’art. 56-ter, previsti per il personale dell’area della vigilanza;
g) l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016;
– i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art. 9 della legge n.114 del 2014;
– i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell’art.6 del CCNL del 9.5.2006;
– i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art.3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n.446 del 1997;
– i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio
”.

Orbene, a parere del Ministero, le deroghe ammesse hanno però carattere tassativo, salvo l’ipotesi di cui alla lettera h) che esplicitamente ammette la possibilità di cumulo dei compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore di tale personale, come quelle esemplificativamente elencate dalla medesima lettera. Anzi tale previsione rafforza implicitamente la scelta normativa della esclusività delle ipotesi di cumulo. Invero residuerebbero solo spazi di interpretazione estensiva delle fattispecie di deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione e di risultato, ma l’indennità di ordine pubblico non sembra ancorabile ad alcuna delle previsioni derogatorie.

A questo punto resta pertanto sullo sfondo ancora un’ultima questione aperta ed è quella concernente il riconoscimento ai titolari di Posizione Organizzativa appartenenti ai corpi della polizia locale dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuato per le attività connesse all’emergenza sanitaria e finanziate dal fondo istituito dall’art. 115 del decreto-legge n. 18/2020.

La questione, si precisa nella nota, verrà probabilmente risolta in via definitiva a breve, una volta acquisito l’avviso del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Tags: Indennità, Polizia locale, Posizioni organizzative