Nell’ultimo periodo alcuni Comuni si stanno giustamente interrogando sulla possibilità di utilizzare parte del contributo loro erogato ai sensi dell’art. 115 del D.L. n. 18/2020 per remunerare le ore di lavoro straordinario rese dai Comandanti dei corpi di polizia locale incaricati di posizione organizzativa.
In proposito occorre però subito evidenziare che la norma citata, pur prevedendo una deroga al limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, non muta i presupposti (contrattualmente previsti) legittimanti l’erogazione del suddetto compenso ai titolari di posizione organizzativa.
Orbene, l’art. 18 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 contempla soltanto tre eccezioni al principio di onnicomprensività della retribuzione accessoria delle P.O. (i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001; i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art. 40 del CCNL del 22.1.2004), a nessuna delle quali pare oggettivamente possibile ricondurre la tipologia di spesa in esame.
Ci si potrebbe a questo punto legittimamente domandare se le previsioni dell’art. 40 del CCNL del 22.1.2004 (straordinario per calamità naturali) non possano essere estese, in via analogica, anche ad altre fattispecie nelle quali, comunque, intervengano risorse finanziarie esterne (e, quindi, gli oneri dei compensi per lavoro straordinario non incidano in alcun modo sul bilancio dell’ente).
A questo quesito, tuttavia, ha già dato risposta negativa l’Aran (cfr. parere RAL 1978), affermando che “in base alla precisa formulazione testuale dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004, la liquidazione anche a favore dei titolari di posizione organizzativa dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali è possibile solo nel caso in cui un ente riceva specifiche risorse finanziarie, formalmente assegnate da enti diversi (Stato o Regione), sulla base della vigente legislazione in materia, con i provvedimenti adottati per far fronte alle suddette calamità naturali. Conseguentemente, devono ritenersi escluse da tale possibilità tutte le altre fattispecie non espressamente e formalmente riconducibili a quelle considerate dalla disciplina contrattuale”.