Con deliberazione n. 65/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria ha affermato il seguente principio di diritto: la previsione di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 costituisce limite di spesa, riferito alle assunzioni a tempo determinato, non abdicabile per effetto dell’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali, in aderenza al principio di inderogabilità delle disposizioni di legge fatto proprio dal D. Lgs. n. 165/2001.
A giudizio della Sezione, infatti, la previsione di cui all’art. 9, comma 28, ottavo periodo, del D.L. 78/2010 costituisce limite di spesa, riferito alle assunzioni a tempo determinato, precettivo, inderogabile (e, quindi, non abdicabile: cfr. Corte conti, n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, cit.) né, pertanto, in dissidio alcuno con l’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni locali, per le ragioni che seguono.
Invero, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (siccome sostituito, fra l’altro, dall’art. 54 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro” (primo comma) e “in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi” (terzo comma); “nei casi di violazione dei vincoli (…) imposti dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (comma 3 quinquies). Ne deriva che la contrattazione collettiva non può, di regola, disciplinare l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego, quale sarebbe nel caso di specie l’assunzione a tempo determinato, perché materia in generale riservata alla legislazione esclusiva statale ai sensi degli artt. 97, comma 4, e 117, comma 2, lett. l) ed m) Cost. (in tal senso Corte dei conti, sez. controllo Lazio, Deliberazione 85/2018/PAR; cfr., più in generale, Corte cost. sent. n. 43/2020) né, tanto meno, derogare ai limiti di assunzione costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica, perché materia riservata alla legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 5/2020).
Inoltre, anche nella denegata ipotesi in cui la contrattazione collettiva potesse introdurre delle deroghe, l’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali regola un limite meramente interno che non ha (né potrebbe giuridicamente avere, secondo quanto precede) in sé alcuna relazione con l’art. 9, comma 28, ottavo periodo, D.L. 78/2010. Infatti, l’esenzione da “limitazioni quantitative”, ivi contemplate, non è certo riferibile al suddetto limite legislativo di assunzione, bensì, diversamente, alla disposizione di cui al precedente comma 3 dello stesso art. 50. Quest’ultimo stabilisce che “il numero massimo di contratti a tempo determinato (…) non può superare il tetto annuale del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione (…)”. Tale assunto è dimostrato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (richiamato espressamente dall’art. 50, comma 4, CCNL Funzioni Locali, quale ulteriore fonte di esenzione dai “limiti quantitativi”), il cui art. 23, commi 1 e 2, reca lo stesso congegno agevolativo, quindi derogatorio, dell’art. 50, commi 3 e 4. Peraltro, anche in tale contesto, la clausola di riserva per la contrattazione collettiva (art. 23, comma 1: “salva diversa disposizione dei contratti collettivi”) va intesa come derogatoria unicamente del limite percentuale ivi previsto, ossia del 20 % del rapporto tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Deliberazione n. 83/2018/PAR, cit.).
Le conclusioni cui è giunta la Magistratura contabile sono indubbiamente condivisibili, ma rendono altresì evidente l’urgenza di un intervento legislativo sul punto che permetta ai Comuni di fronteggiare le maggiori necessità di personale educativo e scolastico derivanti dall’attuazione del “Piano scuola 2020/2021”.