Qualora per effetto di una riorganizzazione vengano meno alcune delle posizioni organizzative istituite dall’Ente, dove confluiscono le relative risorse?
A questa domanda ha fornito recentemente riscontro l’Aran col parere CFL167a, nel quale si ricorda che all’art. 15, comma 7, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 viene stabilito che “Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67”.
La verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate, in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7, di cui sopra, è oggetto di “Confronto”, ai sensi di quanto previsto dalla lett. g) comma 2, dell’art. 5, del medesimo CCNL.
In sostanza, conclude l’Aran, non è prevista una confluenza automatica delle risorse di che trattasi a favore di altri stanziamenti. È, invece, prevista la facoltà di alimentare le risorse decentrate di cui all’art. 67 previo confronto con la parte sindacale.