Qualora per il medesimo suolo pubblico siano presentate più istanze di occupazione, il Comune non potrà scegliere applicando esclusivamente un criterio cronologico: è quanto stabilito dal TAR Liguria con sent. 437/2022.
Si legge infatti nella pronuncia: “Trattandosi del concorso di più domande concernenti – in parte – la medesima porzione di suolo pubblico, era infatti indispensabile, prima di operare le opportune valutazioni e di decidere sulle due istanze, acquisire il punto di vista dei concorrenti circa le condizioni di priorità di cui all’art. 7 comma 3 del regolamento comunale, onde verificare, alla luce delle rispettive prospettazioni e del doveroso (in quanto imposto anche dalla D.G.C. n. 31/22) contemperamento dei contrapposti interessi, quale delle due rispondesse maggiormente all’interesse pubblico, o imponesse il minor sacrificio alla collettività: si tratta di condizioni che, in quanto inerenti ogni tipo di concessione amministrativa (argomenta ex art. 37 cod. nav.), prevalgono sulla mera priorità temporale, e non sono certo subordinate ad essa, come illegittimamente ritenuto dal Comune”.
Nel caso specifico il regolamento comunale richiedeva inoltre che, in una simile circostanza, fosse tenuta in considerazione anche la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, prevedendo dunque di operare valutazioni eminentemente discrezionali, in vista del miglior perseguimento dell’interesse pubblico.