Come noto, l’art. 90 T.U. Enti Locali dispone che «Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni».
Con la recente ordinanza n. 28918 del 18 ottobre 2023, la Sezione Lavoro della Cassazione ha evidenziato in proposito che “la norma è chiara nell’indicare il criterio di un prioritario ricorso al personale interno, poiché gli uffici in questione devono essere costituiti da dipendenti dell’ente, e anche ove ammette il ricorso a collaborazioni di soggetti esterni, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, considera che la scelta di tali soggetti possa cadere su dipendenti di altra pubblica amministrazione: in sostanza, un criterio di gradualità, che privilegia il personale già in forza all’ente (e alla P.A.) e che appare del tutto coerente con l’esigenza di un contenimento della spesa pubblica, esplicitamente affermata a proposito degli enti dissestati o strutturalmente deficitari ma che non può ritenersi limitata a questi ultimi”.
Quasi in pari data è stata pubblicata la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto n. 114/2023, nella quale i Giudici contabili hanno opportunamente evidenziato che in base a tale quadro normativo, l’individuazione del personale dell’ufficio di staff deve seguire un preciso ordine, dovendo essere rivolta “in via primaria” al personale già dipendente dell’ente (anche nell’ottica di contenimento delle spesa di personale) e “solo in via subordinata”, nel caso cioè in cui all’interno dell’ente non si rinvengano le necessarie professionalità (pur tenendo conto che si tratta, in ogni caso, di un rapporto connotato da un preponderante profilo di fiduciarietà), all’assunzione di soggetti esterni con contratto a tempo determinato (nello stesso senso, ex multis, Sez. contr. Campania, n. 102/2018).
E trattandosi (come peraltro ampiamente messo in evidenza da un consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte) di organico dotazionale, appare evidente che la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è possibile, ed in verità necessitata, solo allorché il soggetto individuato non sia già dipendente dell’ente, poiché – qualora ricorra, invece, il caso opposto – il rapporto di lavoro subordinato è già costituito ed il soggetto risulta già incardinato nell’organico dell’ente (ex multis Sez. reg. contr. Piemonte n. 312/2013/PAR; Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2018/PAR).