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Nel decreto sul contraddittorio preventivo ci si dimentica dei Comuni

Il 30 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Viceministro dell’Economia sugli atti esclusi dal nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio, in attuazione dell’art. 6-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente così come modificato dal Decreto Legislativo n. 219 del 30/12/2023, articolo 6-bis comma 2. All’interno del documento è presente un elenco puntale di tutti gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo: l’obiettivo del documento era quello di individuare gli “atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni “. Come c’era da aspettarsi, il DM fa riferimento solo agli atti connessi ai tributi erariali, non riservando alcun riferimento a quelli relativi ai tributi locali. Per questi ultimi, sembrano infatti valere le considerazioni espresse negli scorsi mesi sull’esclusione del contraddittorio per gli atti di pronta liquidazione, come ad esempio gli avvisi di accertamento per omesso versamento. Il Decreto perde l’occasione di fare chiarezza: ancora una volta permane l’incertezza nell’ applicazione delle nuove regole sulla riforma fiscale in materia di tributi comunali. Si auspica a questo punto una tempestiva integrazione che coinvolga direttamente anche gli atti comunali, in modo da poter applicare il quadro normativo senza margine di incertezza e scongiurando il rischio di contenziosi dovuti proprio all’assenza di informazioni di fondamentale importanza.

Tags: Contraddittorio, Statuto del contribuente