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MUD 2022: i chiarimenti da fornire all’ISPRA

In questi giorni il Centro Nazionale per il ciclo dei Rifiuti e dell’Economia Circolare dell’ISPRA, nell’ambito dell’elaborazione dei dati relativi al Modello Unico di Dichiarazione (MUD) anno 2022 sui costi di gestione del servizio di igiene urbana dell’anno 2021, sta rilevando la mancata compilazione da parte di alcuni Comuni delle voci di costo CTR (costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti) e CRD (costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate) per flusso di rifiuto, ovvero distinte per codice EER, chiedendo la trasmissione di tali dati ai fini della pubblicazione sul sito del catasto dei rifiuti ISPRA e nel Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2022.

A tal proposito, dal momento che numerosi Comuni ci stanno segnalando la questione, si suggerisce di fornire riscontro alla richiesta pervenuta dall’Istituto evidenziando quanto di seguito esposto.

I Comuni, in sede di compilazione del modello MUD 2022 che, come noto, è basata sui dati del Piano finanziario deliberato per l’anno precedente, non dispongono del dettaglio dei costi CTR e CRD per ciascun flusso di rifiuto relativi all’anno 2021 in quanto la determinazione del PEF è avvenuta sulla base delle regole imposte da ARERA con l’introduzione del Metodo Tariffario di cui alla Deliberazione 443/2019/R/Rif.

A tal proposito ISPRA nelle FAQ relative alla compilazione del MUD 2021 “FAQ – Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021 (Assistenza normativa)” aveva indicato: “Quesito 2. Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) e corrispondenza con scheda CG (Costi di Gestione). Per la compilazione del MODULO MDCR, dato che nei PEF non vi è distinzione dei costi per CER, quali dati devono essere inseriti e quale verifica viene effettuata sulla sua corrispondenza con i costi inseriti nella SCHEDA CG?

Risposta ISPRA: Al fine di garantire la coerenza con i dati riportati nel PEF 2020, determinato ai sensi dell’ appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF, per l’anno 2020, nella compilazione del MODULO MDCR, proprio perché nel PEF non vi è distinzione dei costi per singolo CER, il comune (per un singolo gestore) o l’ETC (per più comuni) è tenuto a chiedere al soggetto gestore i dati relativi ai costi effettivamente sostenuti per ogni singola frazione differenziata nell’anno 2018, risultanti da fonti contabili obbligatorie, attualizzati utilizzando i tassi di inflazione di cui all’art. 6, comma 5 del MTR. La fonte dei dati utilizzata per la scheda CG e per il modulo MDCR è, quindi, la medesima”.

Tuttavia, la definizione delle voci di costo CTR e CRD deriva da dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie che nel caso specifico sono costituite dal bilancio dell’anno a-2 del soggetto gestore, ossia l’anno di riferimento per il PEF. La costruzione delle componenti tariffarie avviene poi utilizzando una logica Top-Down, partendo cioè dagli aggregati del bilancio (nelle componenti civilistiche B6, B7, B8, etc.) ed allocando gli stessi in base alla loro natura nelle componenti di costo di raccolta, spazzamento, trattamento, costi generali di gestione, etc.

La determinazione dei costi così come da ISPRA richiesta dovrebbe invece seguire una logica Bottom-Up, dalla singola unità di costo delle diverse componenti di personale, mezzi (quindi carburanti, assicurazioni, etc.), strumenti, strutture, etc.: ciò non consentirebbe la piena rispondenza con i risultati economici desumibili dal valore del bilancio che, come detto sopra, costituisce la base di partenza per l’elaborazione dei Piani Finanziari.

Per rispondere alla richiesta in oggetto, senza snaturare i valori già esposti nel Piano Finanziario TARI 2021, i gestori dovrebbero ripartire il costo totale per macrovoce (es. CRD) sulla base dei quantitativi delle singole frazioni raccolte: ciò tuttavia sconterebbe una scarsa aderenza con la realtà effettiva del costo in quanto la mera ripartizione quantitativa appiattirebbe i costi di raccolta e trattamento di frazioni molto differenti tra loro, generando un risultato per nulla significativo ai fini statistici.

Proprio su questo aspetto, sempre tra le suddette FAQ si trova la n. 11 che si riporta integralmente: “Quesito 11. Compilazione modulo MDCR – dati non suddivisi per singolo CER. Si premette che, nel caso di Comuni di piccole dimensioni il dato per singolo CER è di difficile definizione in quanto aggregato, soprattutto nel caso dei costi di raccolta e trasporto. Nello specifico accade che il gestore che si occupa di raccolta e trasporto ha ottenuto l’appalto per più CER e pertanto non si riesce a disaggregare. Un po’ più semplice per il costo di trattamento, in quanto fatturato direttamente dal destinatario. Per i ricavi di fatto non esistono in quanto nella gara per l’affidamento dell’appalto viene previsto che il ricavo è a beneficio del gestore della raccolta, in modo da abbassare il costo dell’affidamento. Risposta ISPRA: In merito alla compilazione del modulo MDCR per singolo CER è possibile operare una disaggregazione parametrica (una stima), considerando le quantità in gioco. Esempio: avendo il quantitativo totale di tutti i flussi pari a 100 tonnellate, è possibile suddividere il costo totale per ogni flusso in rapporto alle quantità dei singoli CER (a.e. 3 flussi 40-30-30 tonnellate)”.

Questa soluzione come indicato sopra non consente però di ottenere un dato significativo dal momento che la quantità raccolta per ciascun materiale non è indicativa dei costi connessi a ciascuna frazione: tale problema non si pone però soltanto nei confronti dei servizi forniti nei Comuni di piccole dimensioni, ma bensì vale per i servizi erogati a tutti gli enti dal momento che anche le tecniche di raccolta delle diverse frazioni sono molto differenti (ad esempio si pensi alla raccolta di plastica e vetro: a costi simili di personale e mezzi corrispondono quantità raccolte molto differenti dovute ai pesi specifici delle due frazioni).

Tags: ARERA, ISPRA, MUD, PEF