L’ attività di supporto che stiamo fornendo in questi mesi agli enti nella predisposizione e validazione del PEF TARI per l’anno 2020, in applicazione delle disposizioni ARERA che regolano il nuovo metodo tariffario, ha fatto emergere diverse problematiche applicative e ricorrenti dubbi interpretativi, in particolare sulle componenti CCD (costi comuni diversi) e ACC (accantonamenti).
In considerazione di quanto previsto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif e relativo Allegato e della Determinazione 2/2020/D/Rif è utile ricordare alcune definizioni.
I sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
– nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
– nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l’ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
A seguito dei dubbi relativi alla possibilità di considerare tra i crediti inesigibili, anche le quote relative a tributi precedenti alla TARI – quindi TARES, TIA, TARSU – divenuti inesigibili nel corso dell’anno 2018 (che è annualità da considerare per la predisposizione del PEF 2020), la determinazione 2/2020/D/Rif precisa che: “Ai sensi del comma 9.1, del MTR la determinazione della componente CCD viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine”.
Tra i costi d’uso del capitale troviamo la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario che avviene considerando, tra gli altri, gli accantonamenti relativi ai crediti. Per tali accantonamenti si prevede che:
• nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
• nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
Anche in questo caso la determinazione 2/2020/D/Rif precisa: “Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente Acc di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell’anno (a) è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno (a-2)”.
Per la valorizzazione delle due voci CCD e ACC all’interno del Piano Finanziario 2020 è a disposizione un file-guida scaricabile QUI