Skip to content

MTR-2: tra i costi fissi anche la gestione di rifiuti cimiteriali e da aree verdi

Nell’ambito dell’analisi delle novità introdotte dalla Delibera 363/2021, approvata in data 3 agosto e successivamente pubblicata sul sito ARERA, annoveriamo anche la modifica dell’allocazione di taluni costi all’interno delle componenti tariffarie previste dalla nuova regolazione.

Si tratta in dettaglio della voce relativa alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali e della raccolta e trasporto dei rifiuti vegetali quale ad esempio sfalci erbosi, foglie, potature provenienti dalle aree verdi quali giardini o aree cimiteriali. A norma dell’art. 8 comma 2 del MTR-2, nella predisposizione dei prossimi PEF 2022-2025, gli importi relativi a questa voce di costo dovranno essere considerati parte integrante della componente fissa CSLa.

Infatti sebbene in un primo momento, esse appartenevano rispettivamente alla componente CRTa, (secondo il riferimento presente all’art. 7.3 del MTR) ed alla componente CRDa (a norma dell’art. 7.5 dell’allegato A alla Delibera 443/19), attualmente confluiscono entrambe fra i costi di spazzamento e lavaggio delle strade e del suolo pubblico arricchendo la lista delle attività che ne facevano già parte. Tale scelta dell’Autorità comporta dunque che le stesse componenti, dapprima variabili, ora diventino fisse. 

A parere di chi scrive, dunque, la motivazione di questa scelta che l’Autorità ha introdotto, risiede nel fatto che entrambe le suddette attività presentano delle caratteristiche tali da rendere assimilabile la loro (più adeguata) presenza all’interno della componente relativa allo spazzamento e lavaggio delle strade e del suolo pubblico. L’attività di raccolta delle foglie e degli sfalci erbosi provenienti dalle aree verdi comunali, nella gran parte dei casi è effettuata in concomitanza alla tradizionale attività di spazzamento e lavaggio delle strade e, più in generale, del suolo pubblico: pertanto, rispetto alla precedente attribuzione che voleva questo importo ricompreso all’interno della voce di costo (variabile) relativa alla raccolta e trasporto della frazione differenziata, l’attuale identificazione di costo fisso risulta indubbiamente più appropriata.

Lo stesso vale anche per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prodotti all’interno del perimetro cimiteriale. In questo caso dunque, lo spostamento della suddetta voce nella componente tariffaria relativa allo spazzamento ed al lavaggio delle strade e del suolo pubblico, trova una valida motivazione nel fatto che l’estensione del cimitero deve essere considerata rientrante all’interno dell’area comunale e pertanto lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, da effettuare all’interno del cimitero, devono essere intesi alla pari della pulizia da effettuare in qualsiasi altro luogo comunale presente sul territorio. Anche in questo secondo caso dunque si considera tale impostazione più adeguata rispetto a quanto indicato nel precedente periodo regolatorio.
 

Tags: ARERA, MTR-2