Una delle novità apportate dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) approvato con Deliberazione 363/2021/R/Rif riguarda l’identificazione dell’Ente Territorialmente Competente nei casi in cui tale figura coincida con il soggetto gestore del servizio.
Per il primo periodo regolatorio, la Deliberazione ARERA 443/2019 aveva stabilito all’articolo 6.3 quanto segue: “La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”.
L’Autorità, all’art. 1.1 di entrambe le Deliberazioni, definisce l’ETC come l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente.
Come è noto il panorama nazionale è risultato fin da subito eterogeneo dal punto di vista dell’organizzazione degli Ambiti Territoriali Ottimali: per gli anni 2018-2021 infatti in molti casi il ruolo di ETC, assunto direttamente dai Comuni, ha coinciso con quello di gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti (o di una porzione di esso).
A tal proposito, l’Autorità con successiva Delibera 57/2020, aveva chiarito al punto 1.2 che: “Laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. […]”.
Per la predisposizione dei PEF nel corso degli anni 2020 e 2021 i Comuni spesso hanno quindi scelto di affidare l’attività di validazione a soggetti terzi all’ente, quali il Revisore dei Conti o professionisti e società esterne.
In tema di validazione del PEF 2022-2025 è opportuno evidenziare che il MTR-2 sembra escludere la possibilità per il Comune di affidare all’esterno tale adempimento, nei casi in cui lo stesso ricopra il ruolo di ETC: infatti, se il MTR-1, art. 6.3 Delib. 443/2019, conteneva il generico riferimento ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, l’art. 28.3 dell’Allegato A alla recente Deliberazione 363, fa invece ricadere l’onere della validazione solo su “[…] un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”; alla luce di quanto detto fin qui, ai fini della validazione dei dati, i Comuni dovranno quindi impiegare risorse interne differenti da quelle che si occuperanno della predisposizione del PEF quadriennale in qualità di responsabili dell’attività gestionale.
Nel caso in cui l’ente si occupi della riscossione del tributo (componente del servizio integrato i cui costi devono ricadere nel Piano Finanziario) è lecito supporre che sia l’ufficio tributi o l’ufficio ragioneria ad essere investito della gestione del servizio: la scelta del soggetto validatore dovrà allora ricadere su una differente unità organizzativa (si suggerisce la figura del Segretario Comunale od in alternativa l’ufficio ambiente o l’ufficio tecnico). In alternativa la procedura di validazione potrà essere svolta da altra amministrazione territoriale: questa soluzione però comporta il coinvolgimento di enti terzi che potrebbero non avere contezza delle dinamiche gestionali interne all’ente e sarebbero comunque chiamate ad un compito non semplice e di elevata responsabilità. Infine, alla luce del nuovo quadro regolatorio, non risulta più possibile affidare al Revisore dei Conti lo svolgimento della validazione in quanto, sebbene tale figura possieda adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, non può essere identificata quale soggetto “appartenente” ad una specifica struttura o unità organizzativa interna all’ente. Dal momento che tale soluzione era stata ampiamente utilizzata dai Comuni-ETC negli anni scorsi, potrà essere opportuno cominciare da subito a valutare un nuovo iter ed individuare un nuovo soggetto che possa provvedere a seguire lo sviluppo del Piano Finanziario in tutte le sue fasi, al fine di poter provvedere a tempo debito alla verifica della congruità richiesta da ARERA.