Con la recente ordinanza n. 5653 del 4 marzo 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ritenuto opportuno ribadire il consolidato orientamento della Corte, secondo cui la prova pratica di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica, in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (v. Cass. 22 luglio 2016, n. 15223; Cass. n. 23875/2022 e Cass. n. 22907/2022); si è in particolare evidenziato che la prova pratica deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa (v. Cass., n. 11906/2017).
In altri termini, precisa la Corte, la “prova pratica” non coincide necessariamente con la “prova manuale” e si contrappone a quella teorica perché è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto i comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine fra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (Cass. n. 22907 del 2022).