Chiamata a pronunciarsi su un’articolata richiesta di parere in materia di diritti di rogito dei segretari comunali, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise ha affermato che ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento, stabilito dall’art. 10, comma 2-bis del D.L. n.90/2014, è corretto cumulare gli emolumenti percepiti dal segretario in comuni diversi, senza distinguere tra i casi di titolarità, reggenza o scavalco (così si legge nella Delibera n. 74/2020/PAR).
Ritiene infatti la Sezione che i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune, con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell’anno di competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (cfr. Sez.Contr. Lombardia n.171/2015/PAR e Sez. Liguria n.74/2019/PAR), tenuto altresì conto che la funzione rogatoria implica l’assunzione della responsabilità connessa alla diligenza professionale richiesta, che prescinde dai giorni di reggenza della sede.
I diritti di rogito versati dai terzi, precisano altresì i Giudici contabili, sono integralmente acquisiti al bilancio comunale e sono poi attribuiti al segretario rogante, essendo esclusa la possibilità per l’Ente di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati da corrispondere a quest’ultimo (impregiudicato l’eventuale scorporo dei c.d. oneri riflessi –previdenziali ed Irap – sottratto al potere consultivo di questa Corte).