Nel ribadire che il limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 riguarda il complessivo trattamento accessorio dell’Ente (“il Comune deve considerare le risorse del trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale”) e che con l’introduzione dell’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del D.L. n. 34 del 2019 il trattamento accessorio può seguire la dinamica delle assunzioni dell’Amministrazione, con la recente deliberazione n. 151/2023/PAR la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha escluso che ai fini del rispetto del parametro dell’anno 2016 sia possibile considerare non il valore effettivo della spesa sostenuta per un dipendente titolare di posizione organizzativa non a tempo pieno (in convenzione con il rimborso ovviamente della quota da parte dell’altro Ente convenzionato per l’espletamento del servizio del dipendente), ma quello virtuale che sarebbe dovuto per il tempo pieno.
Sulla questione, ricorda infatti la Sezione, si sono già espresse in passato altre Sezioni regionali, le quali – nella vigenza delle norme vincolistiche che hanno preceduto l’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017 (i.e. art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010 e art. 1, c. 236, l. n. 208/2015) – hanno avuto occasione di affermare che, per gli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati, sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale (Sez. contr. FVG, del. n. 70 /2015/PAR, Sez. contr. Toscana del. n. 59/2017/PAR, Sez. contr. Piemonte, del. n. 182/2017/PAR).
Operando, invece, nel senso prospettato dal Comune istante, consentendo, cioè, il cumulo di importi che per l’ente interessato non configurano una spesa bensì un’entrata, si consentirebbe un innalzamento fittizio del limite riferito all’entità del salario accessorio, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti partecipanti.