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Modalità di calcolo degli “spazi assunzionali” del comune che cede parte delle proprie capacità assunzionali all’unione cui partecipa

Con deliberazione n. 44/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha precisato che, «nel caso di un comune che ha trasferito tutto il personale all’unione di cui fa parte, e che a questa intende cedere i propri “spazi assunzionali”, il rapporto tra “spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione” e “media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”, previsto dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dev’essere rispettivamente riferito alla spesa per il personale sostenuta a qualsiasi titolo dal comune per svolgere le funzioni di competenza, sia direttamente, sia tramite l’unione o altre forme associative, e alle entrate correnti considerate secondo una prospettiva di consolidamento dei conti del comune e dell’unione in relazione alle funzioni che il singolo comune esercita, sia direttamente, sia tramite l’unione».

Invero, in coerenza con quanto chiarito dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nelle deliberazioni 18/SEZAUT/2018/QMIG del 22 ottobre 2018 e 4/SEZAUT/2021/QMIG del 13 aprile 2021, si deve ritenere che la spesa per il personale da prendere in considerazione a questo fine debba necessariamente ricomprendere anche la spesa «per il personale utilizzato dall’unione per svolgere le funzioni trasferite» e non soltanto quella «per il personale retro-comandato dall’Unione al Comune per lo svolgimento di attività e funzioni non demandate all’Unione». Secondo la Sezione, infatti, in caso contrario si determinerebbe una sottostima della dimensione della spesa, mettendone a rischio la sostenibilità finanziaria.

Simmetricamente, per quanto riguarda le entrate, occorre riguardare alla regola dettata dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo una prospettiva di consolidamento dei conti del comune e dell’unione in relazione alle funzioni che il singolo comune esercita, sia direttamente, sia tramite l’unione. Come già ricordato dalla Sezione lombarda, infatti, le nuove norme «se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti» (deliberazione n. 12/2022/PAR del 26 gennaio 2022).

Tags: Assunzioni di personale, Unioni di comuni