Con la recente sentenza n. 35108 del 29 novembre 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato alcuni importanti principi di diritto in materia di mobilità volontaria dei dipendenti pubblici (ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001), precisando quanto segue:
“In tema di procedure di mobilità ex art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, la P.A. procedente, anche nell’ipotesi in cui vi sia un solo concorrente per il posto da coprire, deve comunque verificare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che il candidato possieda in concreto i requisiti e le competenze professionali previamente indicati nel bando”.
“In tema di procedure di mobilità ex art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, il bando può prevedere che il superamento di tale procedura sia subordinato all’attribuzione di un punteggio minimo e che questo sia assegnato tenendo conto sia del curriculum dei concorrenti sia dell’esito di un colloquio con questi ultimi, e ciò anche qualora vi sia un unico candidato da esaminare”.
“In tema di procedure di mobilità ex art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, in presenza di un avviso al pubblico che lasci alla P.A. un margine di discrezionalità nella definizione della procedura, l’illegittimità dello stesso avviso per violazione di legge, della contrattazione collettiva o dei principi di correttezza o buona fede consente al dipendente che contesti gli esiti del suo giudizio di idoneità di invocare eventualmente una tutela risarcitoria, con richiesta di condanna alla riparazione per equivalente del pregiudizio sofferto sub specie di danno da perdita di chance, ma non di ottenere l’assegnazione, in forma specifica, dell’incarico oggetto delle dette procedure, a meno che non sia l’originario avviso pubblico di selezione ad adottare meccanismi vincolanti di attribuzione dei punteggi, escludendo ogni sorta di discrezionalità dell’amministrazione”.