Nel rispondere ad un quesito volto ad accertare se ai fini del riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche sia ancora esigibile un regolamento quale atto amministrativo di carattere normativo o basti invece la sola contrattazione collettiva decentrata, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato (parere n. 2393 del 26/02/2024) che l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell’11.10.2023, “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato“. Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l’art. 1, co. 4, lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative“. La risposta alla domanda posta dall’amministrazione è pertanto negativa; tuttavia, resta ferma l’esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva.
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MIT: non più necessaria l’adozione di un apposito regolamento per l’erogazione degli incentivi tecnici
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