L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, struttura tecnica del Ministero dell’Interno costituita presso il dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, ha diffuso negli ultimi giorni due nuovi atti di orientamento ex articolo 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000; il primo concernente l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti appartenenti all’Area Funzioni locali, mentre il secondo riguardante il versamento, da parte dell’amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 dell’art. 86 del TUEL.
In via preliminare vale tuttavia la pena ricordare che gli atti dell’Osservatorio, nella forma di atti di indirizzo o di orientamento, non hanno valore normativo, ma rappresentano una linea d’azione per l’esercizio di compiti e funzioni suscettibili di condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina coerente con i principi ed omogeneo negli effetti.
Con riferimento al primo tema, l’Osservatorio ha precisato che «La componente della retribuzione spettante ai dirigenti dell’Area Funzioni locali, intesa a premiare il risultato, va erogata previa attenta definizione e fissazione ai dirigenti di obiettivi individuali di performance cui deve seguire un puntuale riscontro, in itinere ed ex post, dei risultati conseguiti dai dirigenti ad opera degli Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali dei dirigenti, a garanzia tanto della legittima corresponsione di detta componente di retribuzione quanto per il conseguimento, anche per tale via, del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.)».
Per quanto riguarda invece il diverso argomento del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, l’Osservatorio ha evidenziato che, «Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale».