Nella notte tra ieri e oggi la commissione Bilancio della Camera ha finalmente concluso l’esame degli emendamenti alla Manovra.
Tra le ultime novità votate dalla Commissione figura anche l’atteso dietrofront del governo sulla reintroduzione di un tetto al turn over per gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
È stato infatti approvato l’emendamento Pastorino 110.69 con cui si sopprime il comma 9 dell’articolo 110 della Legge di Bilancio.
Nell’anno 2025, dunque, Comuni, Province e Città Metropolitane potranno continuare a calcolare la propria capacità assunzionale secondo la vigente disciplina basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale, mentre le Unioni di comuni continueranno a poter rimpiazzare integralmente il personale cessato.
Va segnalato, poi, un altro importante correttivo approvato dalla Commissione Bilancio che riguarda i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della L. 145 del 30.12.2018.
Viene infatti prevista l’introduzione di un nuovo comma 1091-bis, ai sensi del quale «Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell’imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell’amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell’anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato».
La norma in esame mira pertanto a chiarire definitivamente che per identificare il “maggior gettito” non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie (sia in conto competenza che in conto residui), generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune. Detto in altri termini, il maggior gettito è quello realizzato complessivamente a seguito delle attività di contrasto dell’evasione, rispetto alla situazione in cui l’ente non effettui alcuna attività di controllo.