Nel primo comma dell’art. 3 della bozza di decreto legge “Anticipi”, approvato questa mattina dal Consiglio dei Ministri insieme alla Manovra, si legge che “nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle Amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, del relativo importo annuale moltiplicato per un coefficiente pari a 6,7, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto importo non rileva ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”.
Sul piano tecnico, dunque, tale anticipo si configura come un incremento dell’indennità di vacanza contrattuale (oggi limitata allo 0,5% dello stipendio tabellare) riconosciuto retroattivamente per l’intero anno 2023 e distribuito poco prima delle festività natalizie.
Ai relativi oneri (valutati per il comparto centrale in 2 miliardi di euro per l’anno 2023), tuttavia, gli enti locali dovranno far fronte con i propri bilanci.