L’omissione della dichiarazione iniziale di inconferibilità rende una nomina, pur valida in sé, priva di efficacia. In altri termini, la dichiarazione è una condizione di efficacia della nomina.
È quanto ha precisato l’Anac in una nota a firma del presidente Giuseppe Busia approvata dal Consiglio l’8 marzo 2023 in seguito ad una richiesta di parere in ordine alla possibilità di rilasciare dichiarazioni tardive sull’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 20 del d.lgs. 39/2013.
La mancata dichiarazione causa, quindi, una situazione di paralisi che può essere sbloccata o con la revoca della nomina, o con una dichiarazione tardiva.
Tuttavia, precisa Anac, se il nominato che non abbia rilasciato la dichiarazione viene comunque immesso nella carica ed esercita la carica, si determina una situazione illegittima a quel punto non più sanabile attraverso dichiarazioni tardive, ma solo, se ne sussistono le condizioni, mediante specifico atto di sanatoria. L’Autorità precisa inoltre che la dichiarazione di non inconferibilità resa non all’atto del conferimento dell’incarico ma in un tempo successivo, ha l’effetto di rendere la nomina efficace ma solo a partire dalla data della dichiarazione tardiva, e non dall’inizio. Anac osserva, poi, che nella sua esperienza si è spesso riscontrato che la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 39/2013 risulti acquisita in un momento successivo alla data di conferimento dell’incarico. Questa prassi, insiste però l’Autorità, non è conforme alla normativa.
L’Anac ha quindi nuovamente invitato le amministrazioni a inserire nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza una specifica misura volta a garantire che la dichiarazione sia acquisita tempestivamente, in tempo utile per le dovute verifiche. È altamente auspicabile, afferma la nota, che il procedimento di conferimento dell’incarico si perfezioni solo all’esito della verifica, da parte dell’organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato.