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L’obbligo di introduzione di Numero Verde TARI negli uffici tributi per effetto del TQRIF – ARERA

La Deliberazione 15/2022 di ARERA ha introdotto il Testo sulla Qualità del Servizio Rifiuti (TQRIF- Allegato 1) che prevede, all’articolo 3.1, la determinazione da parte degli Enti Territorialmente Competenti (entro il 31 marzo scorso) degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, a far data dal 1° gennaio 2023.

Anche con la scelta dello Schema I, i Gestori sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi di servizio individuati nella Tabella 2 dell’Allegato A alla Delibera sopracitata. Dal momento che tra i Gestori è ricompreso anche il Comune che provvede alla gestione della tariffa TARI, e che tra gli obblighi minimi è ricompresa l’attivazione di un numero verde totalmente gratuito, tra gli uffici tributi è cominciato a farsi avanti il dubbio relativo ai costi di attivazione e gestione dello stesso.

Innanzitutto è rilevante evidenziare che l’obbligo in questione è descritto all’articolo 20 dell’Allegato A che dispone:

20.1 Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (e il gestore della raccolta e trasporto) hanno l’obbligo di disporre di almeno un numero verde totalmente gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.

Ad oggi è decisamente inusuale che gli uffici tributi dei Comuni siano dotati di numero verde, sebbene però praticamente tutti dispongano di un numero di telefono che i contribuenti possono contattare per ottenere informazioni inerenti al rapporto tributario.

Qualora l’obbligo di introduzione di numero verde fosse interpretato in maniera letterale tutti i Comuni che gestiscono il tributo TARI si troverebbero costretti entro il 31.12.2022 ad introdurre un numero differente, necessario alle sole risposte in materia di Tassa Rifiuti, con costi di attivazione e gestione decisamente elevati. Da una stima effettuata dalla ns. Società per il tramite di informazioni ottenute da diversi enti locali si tratterebbe di un costo non inferiore ai 10.000 € annui oltre IVA. A tal proposito va considerato che per molti Comuni quell’importo costituirebbe costo davvero oneroso da sopportare annualmente per fornire un servizio che già di fatto viene reso all’utenza. L’introduzione di un numero verde infatti non sarebbe sinonimo di tempestività nelle risposte poiché, com’è noto, ciò dipende anche dalla disponibilità dell’operatore comunale che può dedicare il proprio tempo a fornire riscontri telefonici. Semmai l’introduzione del numero verde garantirebbe la gratuità del servizio: ad oggi tuttavia la maggior parte degli operatori telefonici forniscono piani di pagamento non connessi al numero e alla durata delle telefonate (c.d. tariffe flat) grazie alle quali il contribuente non si trova nella condizione di sostenere un costo per la singola chiamata all’ufficio TARI.

Alla luce di quanto indicato sopra non si ravvisa quindi la necessità di considerare imperativo l’obbligo introdotto dall’Autorità, ancorché possa ritenersi decisamente preferibile informare la stessa circa il mancato adempimento, argomentando come indicato. La pubblicazione dei numeri e degli orari di sportello telefonico sia sul sito internet che nell’avviso di pagamento TARI configurano adeguata informazione e prova della disponibilità all’assistenza per il contribuente circa le eventuali richieste in merito alla quantificazione del tributo dovuto od alle modalità di pagamento, etc.

Mediante nota da inoltrare all’Autorità si potrebbe provvedere a richiedere alla stessa l’accettazione circa la mancata attivazione del numero verde, esplicitando le modalità attuali di contatto con l’ufficio tributi (numero telefonico, comunicazioni via posta elettronica, sportello fisico) e rappresentando che il costo di adeguamento all’obbligo genererebbe l’innalzamento dei valori da inserire nel PEF (alla voce CQ che rappresenta la componente, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli standard introdotti dall’Autorità) e di conseguenza della tariffa all’utenza, senza che tale introduzione costituisca un sensibile e proporzionato miglioramento della qualità del servizio apprezzabile da parte dei contribuenti.

Segnaliamo che la nostra Società fornisce supporto in tutti gli adempimenti relativi all’adeguamento al TQRIF per i Comuni che gestiscono in proprio la tariffazione ed il rapporto con gli utenti: la scheda del servizio è disponibile cliccando qui.

Tags: ARERA, TARI, TQRIF