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L’istituto del comando genera una spesa da “rimborso” rilevante per la definizione delle capacità assunzionali a tempo indeterminato dei comuni

Con deliberazione n. 17/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha affermato che nel computo della “spesa complessiva di personale” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto 17/3/2020, non possono non considerarsi anche gli oneri correlati al comando di alcune unità di personale in organico ad un Consorzio di polizia locale cui il Comune aderisce.

Infatti, l’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto 17/3/2020, al pari dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/19 s.m.i., parla preliminarmente di “spesa complessiva per tutto il personale dipendente”, evidenziandosi sia la trasversalità degli esborsi finanziari in materia di risorse umane, sia la conseguente inclusione di soggetti legati all’ente dal rapporto di servizio: in entrambi i casi rientra il personale comandato. Per altro verso, il successivo art. 2, comma 1, lett. a), parla della totalità dei “soggetti a vario titolo utilizzati (…) in strutture e organismi (…) comunque facenti capo all’ente”, riconducibile anche a strutture consortili, qui rilevanti ai fini del personale comandato o, in ogni caso, assegnato a strutture consortili. Giova inoltre ricordare che, in sede nomofilattica (Corte dei conti/SEZAUT/Delib. n. 12/2017/QMIG), si è stabilito, in merito ai rimborsi da comando, che la spesa “sostenuta dall’ente cedente sia figurativamente considerata come spesa di personale”. Per altro verso, si è stabilito che il personale comandato “soggiace al potere direttivo e gestionale dell’ente beneficiario, nei limiti in cui il trattamento economico accessorio sia erogato dall’ente che riceve le relative prestazioni, secondo le regole della contrattazione integrativa decentrata”. La suddetta opzione ermeneutica sembra favorita anche dall’art. 33, comma 2, quarto periodo, del D.L. 33/2019, richiamato dal Preambolo del Decreto interministeriale, che qualifica in senso generale come spesa di personale, ascritta al richiamato rapporto di sostenibilità (pur derogandolo in melius), le spese da comando.

Più in generale, poi, per qualificare la spesa di personale, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, Delib. n. 125/2020/PAR, cit.) ha stabilito che: “giova comunque richiamare i principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011”, quanto “il principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma) che si riporta integralmente: “Se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio”.

Né in senso contrario alle suddette conclusioni, può evocarsi l’esenzione dai vincoli di spesa dell’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 sancita in sede nomofilattica per il personale comandato, in quanto non inquadrabile in quello a tempo determinato (Corte dei conti/SEZAUT/Delib. n. 12/2017/QMIG, cit.), dato l’agevole coordinamento tra disposizioni normative. Infatti, il D.M. 17/3/2020 cospira alla mera sostenibilità finanziaria della spesa di personale intesa, ontologicamente, in termini onnicomprensivi secondo quanto precede, prescindendo dalla esenzione ascritta all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (cfr, in tal senso, Corte dei conti, sez. controllo Abruzzo, Delib. n. 103/2017/PAR, per cui se nella prospettiva della finanza pubblica allargata una spesa può considerarsi finanziariamente neutra, detta neutralità non rileva laddove deve essere adottato un metro valutativo di spesa diverso).

Più in generale, afferma la Sezione, a differire è la valenza delle due disposizioni normative, per quanto coordinate. L’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha una valenza intrinseca, nel senso che principalmente preclude la spesa dell’ente singulatim, ossia all’interno della propria contabilità, con effetti conseguenti sul coordinamento della finanza pubblica. L’art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto 17/3/2020, invece, ha una valenza estrinseca nel senso che ricerca l’oggettivo e trasversale rapporto tra spesa di personale, nei sovra citati termini onnicomprensivi, e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (alle condizioni predette) ai fini della generale sostenibilità finanziaria della spesa stessa. In conclusione, la determinazione della spesa di personale ammissibile, ai sensi del Decreto, va effettuata in maniera omnicomprensiva; sulla spesa così determinata potranno operare le richiamate esenzioni rispetto al precetto dell’art. 9, comma 28, L. 78/2010.

Tags: Assunzioni di personale, Limiti di spesa