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L’incremento dell’indennità del Sindaco disposto dal D.L. “Fiscale” non è automatico

Con la recente deliberazione n. 67/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito risposta ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sorti in merito alla corretta applicazione dell’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019).

La disposizione in esame, come noto, ha inserito un nuovo comma 8 bis all’interno dell’art. 82 del TUEL, in forza del quale “la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

La norma è stata ovviamente ben accolta dai molti Sindaci dei piccoli Comuni, che spesso si trovavano a percepire indennità davvero irrisorie rispetto alle responsabilità individuali e al tempo dedicato alla collettività. Tuttavia, l’incerta formulazione legislativa ha dato luogo a numerosi problemi interpretativi.

La Corte ha evidenziato preliminarmente che l’incremento in questione non opera ex lege, ma postula l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo.

Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, la Sezione ha poi rilevato come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto.

Rilevato un problema di coordinamento tra il comma 8 bis e il comma 8 dello stesso art. 82 TUEL, che fissa un principio di proporzionalità tra l’ammontare dell’indennità degli altri amministratori locali e quella dei sindaci, la Sezione ha, infine, osservato come la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri amministratori locali, ai cui fini gli stessi lavori preparatori segnalano l’esigenza di apposita specificazione in via normativa.