L’aumento delle indennità dei Sindaci disposto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali in applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 82, comma 2, del TUEL?
Il dubbio nasce in conseguenza del fatto che la disposizione appena richiamata prevede che “in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”, ossia il D.M. n. 119/2000.
Sennonché, la disciplina in materia di corresponsione delle indennità di funzione è stata innovata di recente dalla legge di bilancio 2022. In particolare, l’art. 1, comma 583 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede che “a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni”, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 2, comma 1,lettera b) del D.L. n. 174/2012), applicando una percentuale differenziata in relazione “alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”.
La novella legislativa, dunque, modifica le modalità di determinazione delle suddette indennità di funzione del sindaco mediante l’introduzione di un altro parametro ovvero il trattamento economico corrisposto al presidente della regione.
Viene, inoltre, introdotta una disciplina transitoria per gli anni 2022 e 2023. Il successivo comma 584 prevede, infatti, che “l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.
Nulla, invece, viene stabilito con riferimento all’ammontare dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali, cui continua ad applicarsi la previgente disciplina.
Secondo la Corte dei conti, tuttavia, ai fini del calcolo del tetto massimo mensile previsto per i consiglieri comunali non può non tenersi conto dell’intervenuta rideterminazione dell’indennità di funzione del sindaco operata dalla menzionata normativa medio tempore intervenuta. Resta però inteso che in sede di concreta applicazione da parte del singolo ente dovrà necessariamente essere assicurata la salvaguardia degli equilibri pluriennali dei bilanci.
Lo ha affermato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna nella recente deliberazione n. 151/2022/PAR.