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L’incarico di revisore svolto dal dipendente pubblico deve essere previamente autorizzato

Come noto, l’articolo 53 del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, pertanto, in caso di nomina di uno di essi a revisore dei conti a seguito di estrazione, il Comune che conferisce l’incarico dovrà necessariamente acquisire la predetta autorizzazione.

Lo ha precisato il Ministero dell’Interno con un parere del 3 ottobre 2024.

Peraltro, precisa il Ministero, tale autorizzazione dovrà essere specificamente rilasciata per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario di quel Comune. Non basta, infatti, una generica autorizzazione allo svolgimento della libera professione, non potendo quest’ultima ritenersi assorbente di tutti gli incarichi specifici, in quanto il datore di lavoro è tenuto a valutare, volta per volta, le eventuali cause di conflitto di interessi.