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L’in house providing combina una migliore qualità del servizio con il rispetto dell’economicità di gestione

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nella deliberazione n. 281/2021 PRSE già richiamata nella nostra precedente news, formula un utile orientamento circa le condizioni che devono sorreggere la motivazione di un ente di ricorrere all’affidamento diretto di servizi alla propria società partecipata secondo il modello dell’in house providing.

Prendendo spunto dalle previsioni del c. 2 dell’art. 192 del Codice dei contratti, che richiedono all’ente socio di effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, i magistrati contabili evidenziano come “il modello dell’in house presuppone che attraverso il controllo analogo si sostanzi un riscontro gestionale e finanziario stringente sulla società da parte della P.A., che deve esercitare una verifica costante sull’andamento della gestione, in modo che l’attività sia retta da criteri manageriali rivolti alla soddisfazione delle esigenze del cittadino, mediante la predisposizione di un servizio pubblico qualitativamente migliore e contestualmente in grado di raggiungere e mantenere nel tempo le sue condizioni di economicità”.

Tags: Affidamenti in house, Congruità economica