Nel fornire riscontro ad un quesito concernente la corretta determinazione della base di calcolo degli incentivi delle funzioni tecniche, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha rammentato che l’art. 113, comma 2, del Codice espressamente sancisce che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche specificamente enucleate dalla norma.
L’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, specifica il Ministero, non va confuso con il c.d. valore stimato dell’appalto che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Al contrario, l’importo sul quale calcolare la somma spettante ai dipendenti a titolo di incentivi per l’espletamento di funzioni tecniche è esclusivamente quello posto a base di gara, con esclusione, dunque, del costo stimato per le eventuali opzioni.