È salita prepotentemente alla ribalta in questi giorni la discussione sulla portata applicativa delle disposizioni contenute nel ddl di bilancio 2025 che impongono agli enti locali con più di 20 dipendenti nuovi e più stingenti limiti assunzionali (turn over al 75%).
Più in particolare ci si chiede se la nuova disciplina vincolistica troverà o meno applicazione anche nei riguardi delle procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
La risposta a questa domanda involge ovviamente la tematica dell’applicazione della legge nel tempo, in stretta connessione con l’articolazione delle procedure assunzionali.
Ciò implica in primo luogo la necessita di soffermarsi sulla valenza degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale.
Com’è noto, la sottosezione del PIAO contenente il piano triennale del fabbisogno del personale rappresenta, nell’ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell’amministrazione. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatorio che precede l’attività assunzionale dell’Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento (si veda in tal senso la delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 74/2020/PAR).
Ma almeno si potranno portare a conclusione nel 2025 le procedure di assunzione avviate quest’anno per esigenze diverse da quelle sostitutive?
Stante l’assenza di una disciplina transitoria specificamente finalizzata a far salve le predette procedure, la risposta a questa domanda sembrerebbe essere negativa.
In tal senso conduce infatti il dato letterale della disposizione normativa in esame, la quale prevede espressamente che “per l’anno 2025 (…) gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (…) non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente”.
Quindi, poiché tutte le nuove assunzioni poste in essere da questi enti potranno avvenire solo nel limite massimo del 75% della spesa dei dipendenti cessati nell’anno precedente, non rimane che constatare la piena e immediata precettività della citata disposizione anche con riferimento alle procedure ancora in corso al momento della sua entrata in vigore, pur se non finanziate dalle capacità assunzionali del 2025.
Del resto, in passato la Cassazione ha già avuto modo di precisare che il diritto del candidato vincitore a ricevere l’inquadramento previsto dal bando di concorso espletato dalla P.A. in regime di pubblico impiego contrattualizzato per il reclutamento di propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso; nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa di jus superveniens, l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (Cass. n. 12679/2016, ribadito in Cass. 30238/2017).
Nel frattempo, però, il delegato alla Finanza locale dell’Anci, Alessandro Canelli, sentito ieri in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla legge di bilancio, ha chiesto al Governo e al Parlamento un’ulteriore riflessione sul blocco del turn over al 75 per cento.
Vedremo se durante l’iter parlamentare del provvedimento ci sarà spazio per delle modifiche sostanziali della misura.