L’esenzione dai tributi locali è possibile solo se il carattere di ruralità risulta attraverso l’accatastamento nelle categorie A/06 e D/10. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sent. n. 12303/2020, tornando a trattare l’argomento già oggetto di diverse sue pronunce (Cass. SS.UU. n. 18565/2009; Cass. n. 16973/2015; Cass. n. 25936/2017; Cass. n. 5769/2018).
Nel caso di specie, un contribuente riceveva avviso di accertamento ICI emesso in riferimento a dei fabbricati originariamente non accatastati nelle categorie rurali per i quali il possessore aveva presentato richiesta di variazione catastale con annotazione di ruralità, con effetto dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda e di attribuzione delle categorie catastali A/06 e D/10, a seguito della quale L’Agenzia del Territorio emetteva provvedimento di mancato riconoscimento della ruralità.
La Cassazione conferma che, ai fini dell’applicazione della esenzione, è fondamentale che vi sia l’oggettivo accatastamento dei fabbricati nelle categorie A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali, con la conseguenza che un diverso classamento esclude la possibilità di riconoscere l’esenzione, e comporta l’onere per il contribuente di impugnare l’atto di classamento. Non è rilevante quindi che i fabbricati siano effettivamente destinati in modo strumentale allo svolgimento dell’attività agricola, dovendo la strumentalità derivare solo dal dato oggettivo dell’accatastamento.
Giova tuttavia rilevare che i medesimi effetti derivanti dall’accatastamento in una delle due categorie richiamate dalla sentenza in commento sono a nostro parere da riconoscere anche in riferimento all’annotazione di ruralità prevista dal Decreto MEF del 26/07/2012.