Con un recente parere del 7 aprile 2020, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha espresso il proprio avviso in ordine a talune questioni interpretative prospettate da un revisore dei conti concernenti l’individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali.
Al Ministero è stato chiesto in particolare di esprimersi sull’attualità dell’atto di orientamento dell’Osservatorio della finanza locale n. 1 del 13 luglio 2017, il quale, come noto, faceva coincidere il limite minimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.
Il Viminale in proposito, dopo aver ricordato che gli atti di indirizzo dell’Osservatorio non hanno comunque valore normativo, ha precisato che il suddetto atto di orientamento può essere un utile riferimento anche nell’applicazione del più recente D.M. del 20 dicembre 2018 (che ha fissato i nuovi compensi dei revisori degli enti locali con decorrenza dal primo gennaio 2019).
Dal punto di vista della tutela giuridica della posizione soggettiva sottostante la delibera consiliare di nomina e di determinazione del compenso, ha poi precisato il Ministero, è sempre possibile adire le vie giudiziarie, mediante il ricorso alla giustizia amministrativa, considerando altresì che l’atto di determinazione del compenso ha anche natura negoziale nei limiti dei presupposti giuridici fissati dalle norme di riferimento.