Con deliberazione n. 75/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise ha evidenziato che l’ente locale non può, di regola, procedere a rideterminare i compensi dei componenti dell’organo di revisione stabiliti nella delibera di nomina intervenuta successivamente all’entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018, a meno che – mancando la previsione normativa di limiti minimi garantiti – i relativi importi non siano stati determinati dal Consiglio comunale in misura così contenuta da non rispettare i requisiti minimi di congruità e adeguatezza.
La particolarità della fattispecie scrutinata dai Giudici contabili consiste nel fatto che in questo caso la nomina del revisore è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale del 21 dicembre 2018, sicché non era affatto scontato il rinvio da parte del Collegio ai principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG (avente ad oggetto la possibilità di rideterminazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria con incarico in corso al momento dell’entrata in vigore del più volte citato D.M. di aggiornamento dei limiti massimi).
Ricordiamo, infatti, che in base all’articolo 241, comma 7, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”.