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Limiti di importo in caso di contestuale liquidazione di incentivi tecnici secondo le due normative succedutesi nel tempo

Chiamata a pronunciarsi su un’articolata richiesta di parere concernente le modalità di erogazione degli incentivi alle funzioni allorquando siano liquidabili nel medesimo anno solare sia gli incentivi dovuti ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis) sia gli incentivi previsti dal vigente art. 45 D. Lgs. 36/2023, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti campana ha formulato il seguente principio di diritto: «Il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente deve essere computato per l’intero sia ai fini dell’erogazione degli incentivi maturati a norma del d. lgs. n. 50 del 2016, che andranno liquidati nei limiti del 50 per cento, sia ai fini dell’erogazione degli incentivi maturati a norma del d. lgs. n. 36 del 2023, che andranno liquidati nei limiti del 100 per cento, a prescindere sia dalla circostanza della contestualità della liquidazione degli incentivi maturati sotto la vigenza dei due plessi normativi sia dalla circostanza che il d. lgs. n. 36 del 2023 abbia acquisito efficacia, con riguardo all’esercizio 2023, a decorrere dal 1° luglio 2023. Laddove dalla sommatoria degli incentivi maturati nei due periodi l’importo risulti superiore al trattamento economico complessivo annuo lordo, la liquidazione potrà essere effettuata solo sino alla concorrenza di detto trattamento economico complessivo annuo lordo».

Dunque, come precisato dalla Sezione con deliberazione n. 125/2025/PAR, al di là dell’innalzamento rispetto al precedente limite del 50 per cento previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, per gli incentivi maturati sotto la vigenza del d.lgs. n. 36 del 2023, non essendovi altra disposizione applicabile in ragione dell’intervenuta abrogazione della precedente, il limite massimo è pari al 100 per cento del trattamento economico annuo lordo del dipendente, e ciò indipendentemente dalla contestuale liquidazione di incentivi maturati ai sensi del precedente d. lgs. n. 50 del 2016.

Invece, per gli incentivi maturati sotto la vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, ossia prima del 1° luglio 2023, il limite massimo degli importi liquidabili rimarrà pari al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, come stabilito dall’art. 113, comma 3, del suddetto plesso normativo, dovendo trovare applicazione il generale principio tempus regit actum.

Il medesimo limite – pari al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente – dovrà poi trovare applicazione anche se, nello stesso anno, ma successivamente al 1° luglio 2023, verranno liquidati ulteriori e diversi incentivi maturati sotto la vigenza della diversa disciplina recata dal d.lgs. n. 36 del 2023.

Peraltro, il trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente per il 2023 dovrà essere sempre considerato nella sua interezza ai fini del calcolo di entrambi i limiti, rispettando le percentuali previste per ciascun periodo di vigenza delle rispettive normative, indipendentemente dalla limitazione dell’efficacia della nuova disciplina al secondo semestre dell’anno.

Il parere si chiude infine con un utile esempio numerico che aiuta a capire meglio quanto affermato dalla Corte.

Tags: Incentivi funzioni tecniche