Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 95/2012 (il quale stabilisce un tetto massimo dell’80% ai compensi per gli organi di amministrazione delle società partecipate parametrato al totale dei compensi corrisposti nell’anno 2013), la società che non abbia sostenuto oneri a tale titolo nell’esercizio 2013 (oppure un costo oggettivamente irrisorio), può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, ma sempre comunque ancorato a criteri di razionalizzazione della spesa.
In altre parole, a fronte della sostanziale impossibilità di dare applicazione al limite di spesa in questione, deve ritenersi consentita l’individuazione di un diverso parametro di riferimento, anche se ciò non assolve la società dall’onere di dimensionare e contenere i compensi entro limiti riconducibili ai parametri di sana gestione.
Risulta quindi necessario che la società si autolimiti, determinando, in base a canoni di ragionevolezza (che coniughino gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa), dei valori di compenso che, anche considerando altre realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, possano considerarsi adeguati alla luce di un’ottica di contenimento.
È quanto ha affermato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 15/2020/PAR.