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Limiti alla pubblicità delle graduatorie di concorsi e prove selettive

Con provvedimento n. 588 del 26 settembre 2024, il Garante della privacy ha sanzionato con 50mila euro l’INPS per aver pubblicato sul proprio sito web i dati personali di migliaia di partecipanti ad un concorso bandito dall’Istituto. Tra i dati oggetto della violazione oltre all’indicazione del nome e cognome dei candidati e alla data di nascita, il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali, il punteggio dei titoli, l’indicazione dell’ammissione con riserva comprensiva anche delle causali relative alla salute, di oltre 5mila interessati tra vincitori e idonei.

L’istruttoria ha avuto origine dalle verifiche effettuate in occasione di un primo procedimento che il Garante aveva definito irrogando all’Istituto una sanzione di 20mila euro per aver diffuso gli atti intermedi del medesimo concorso, poi finiti anche sui social ad opera di terzi.

Gli ulteriori accertamenti dell’Autorità hanno evidenziato che anche le graduatorie finali diffuse online contenevano numerose informazioni di dettaglio relative a vicende personali e familiari dei partecipanti, esponendo le persone a possibili danni sul piano reputazionale. A taluni nominativi era infatti associato il riferimento a giudizi pendenti, che seppur relativo al contenzioso con l’amministrazione, ingenerava l’equivoco della sussistenza di precedenti penali.

Come più volte evidenziato dal Garante la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire nel rispetto delle norme di settore applicabili con riguardo ai soli dati dei vincitori necessari ad assicurare la pubblicità e la trasparenza. La pubblicazione online, a differenza delle tradizionali forme di pubblicità consente a chiunque, per effetto dei comuni motori di ricerca esterni ai siti, di reperire un insieme consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, non sempre aggiornate e di natura differente. Una volta pubblicati e indicizzati i dati rischiano infatti di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati anche per fini ulteriori.