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L’illegittimo diniego di una posizione organizzativa può dare diritto al risarcimento del danno per perdita di chance

Nel ribadire il principio di diritto secondo il quale “la motivazione degli atti di individuazione delle posizioni organizzative da parte degli enti locali deve essere operata ed espressamente motivata anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti alle posizioni stesse”, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 1884 del 21 gennaio 2022, ha affermato che l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance.

Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance”, precisano però i Giudici, la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014).

Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l’ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014 cit.).

Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018).

Tags: Incarichi, Perdita di chance, Posizioni organizzative