Può essere licenziato il dipendente che lascia il luogo di lavoro durante la pausa pranzo senza timbrare l’uscita. È quanto affermato dalla Sezione Lavoro della Cassazione nella recente sentenza n. 30418 del 2 novembre 2023, con la quale gli Ermellini hanno preliminarmente chiarito che il legislatore del 2009, con il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento.
In più, afferma ancora il Collegio di legittimità, è falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio.
Invero, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare in passato nell’interpretare la normativa dianzi citata, affinché la condotta del dipendente assuma rilievo disciplinare non è necessario che egli compia un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, essendo sufficiente a tal fine che essa sia oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, come nel caso di allontanamento dall’ufficio non accompagnato dalla necessaria timbratura, il quale integra una modalità fraudolenta diretta a rappresentare una situazione apparentemente diversa da quella reale (Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n. 25750 del 2016)
Quindi, per la Cassazione, bene ha fatto la Corte d’Appello ad affermare che le condotte tenute dalla lavoratrice non possono essere giustificate o comunque valutate con minor rigore solo perché poste in essere in coincidenza dell’orario della pausa pranzo, atteso che era chiara a tutto il personale l’esistenza dell’obbligo di procedere alla timbratura anche nel caso di assenza per recarsi a pranzo.