Con la sent. 309/2021 la Commissione Tributaria Regionale Umbria ha chiarito che, stante la diversità dei presupposti impositivi, le esenzioni IMU non sono applicabili anche alla TARI.
Il contribuente riteneva infatti di aver diritto all’esenzione TARI per due unità abitative possedute e strumentali all’esercizio dell’attività agricola in quanto già esenti IMU, ritenendo quindi applicabile anche al primo tributo le fattispecie di esenzione previste nella disciplina di quest’ultimo.
I giudici tributari, rigettando il ricorso, rilevano come il contribuente cada in errore confondendo la disciplina dei due diversi tributi e considerando di fatto coincidenti di presupposti impositivi di ciascuno.
Viene quindi messo in evidenza come l’IMU colpisca il possesso (inteso come titolarità di un diritto reale) di immobili che non siano abitazioni principali, e come per i fabbricati rurali ad uso strumentale non sia prevista un’esenzione, ma una aliquota differenziata ridotta (art. 13 co. 8 D.L. 201/2011). Resta ferma la possibilità per i Comuni di stabilire, con regolamento, ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni (art. 1 co. 659 L. 147/2013). Il presupposto impositivo TARI è invece il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 co. 641 L. 147/2013).
Ne consegue che qualsiasi agevolazione riconosciuta in materia IMU non potrà automaticamente essere estesa anche alla TARI, ed eventuali esenzioni o esclusioni dal versamento di quest’ultimo tributo saranno legittime solo se previste nella disciplina o nei regolamenti comunali in materia.