La recente sentenza del Tar Piemonte n. 117/2021 è intervenuta sulla controversia determinatasi tra una società in house operante nel servizio idrico integrato e l’Autorità d’ambito competente per il territorio di riferimento, respingendo il ricorso promosso dalla società avverso la risoluzione della convenzione stabilita dalla stessa Autorità d’ambito per grave inadempimento.
Tra le contestazioni promosse nei confronti della società è stata considerata l’adozione di un criterio di incremento tariffario “avulso dal sistema regolato da ARERA”; altro elemento oggetto di rilievo da parte dell’Autorità d’ambito, che ha portato poi ala risoluzione del contratto di servizio, ha riguardato una modifica statutaria che ha inciso sul sistema contabile adottato dalla società, introducendo “rilevazioni di costi e ricavi a carico dei singoli comuni, con un criterio contabile in contrasto con il modello organizzativo adottato a livello di ambito e in contrasto con le indicazioni espresse nel parere ARERA già in precedenza trasmesso alla società”.