Il riconoscimento a personale interno degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 in capo al direttore dell’esecuzione può ritenersi astrattamente ammissibile anche nell’ipotesi in cui l’ente si sia avvalso, per l’espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica, della Centrale Unica di Committenza (CUC). Fa capo all’Ente l’accertamento delle ulteriori condizioni di applicazione della norma al caso concreto.
Lo ha affermato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia nella recente deliberazione n. 111/2020/PAR.
Sul punto, infatti, il Collegio ha ritenuto opportuno fare proprie le conclusioni alle quali è giunta recentemente la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. 30/2020/PAR, laddove precisa che nel caso in cui l’ente <<… proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”; il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR)…>>.