Nell’approfondimento n. 6 avevamo affrontato il tema dell’applicazione della TARI sulle aree scoperte adibite a parcheggio, analizzando le diverse pronunce giurisprudenziali sulla questione e fornendo indicazioni operative ai Comuni per la corretta gestione di queste fattispecie.
Con l’ordinanza n. 19739 del 12 luglio 2021, la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente in merito, ribadendo quanto già affermato nelle precedenti pronunce in relazione all’obbligo di pagamento del tributo anche da parte dei soggetti che occupano aree demaniali in concessione per la gestione dei parcheggi, in ragione del fatto che si tratta di aree operative frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva.
Nel caso di specie il Comune proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva ritenuto fondato il rilievo mosso dalla Società secondo cui la presenza umana nelle aree parcheggio scoperte è occasionale e come tale quindi inidonea alla produzione di rifiuti.
Secondo i giudici di legittimità il presupposto impositivo della TARI è costituito dal solo fatto oggettivo di occupare o detenere un locale o un’area scoperta a qualsiasi uso adibiti e prescinde quindi del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti. Inoltre l’area in questione, per via dell’afflusso quotidiano delle autovetture dei fruitori del servizio, è oggettivamente idonea alla produzione di rifiuti; l’esclusione dall’assoggettamento al tributo per mancanza di potenziale produttività dei rifiuti rappresenta una deroga alla previsione generale sopra richiamata che deve quindi essere provata dal contribuente e riscontrata sulla base di elementi obiettivi direttamente rilevabili.
Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione afferma infine che, sebbene si tratti di un’occupazione di aree pubbliche derivante da una convenzione stipulata tra Comune e gestore, quest’ultimo rappresenta di fatto il soggetto detentore dell’area in cui esercita un’attività imprenditoriale lucrativa ed è quindi tenuto all’assolvimento dell’obbligazione tributaria.