Come è noto l’articolo 107 comma 5 del D.L. 18/2020 aveva stabilito, in deroga all’articolo 1 commi 654 e 683 L. 147/2013, la possibilità di approvare per l’anno 2020 le tariffe TARI già in vigore nell’anno 2019 provvedendo entro il 31 dicembre ad adottare il Piano finanziario 2020 e a ripartire l’eventuale conguaglio tra il PEF 2020 e il PEF 2019 sui tre Piani finanziari successivi a decorrere dall’anno 2021.
La vicenda giurisprudenziale che ha condotto alla sentenza n. 8324 del 30 dicembre 2021 da parte del Tribunale Amministrativo della Campania ha visto le Società ricorrenti impugnare la Delibera di Consiglio Comunale con la quale il Comune, avvalendosi della facoltà di cui sopra, provvedeva a riconfermare per l’anno 2020 le medesime tariffe applicate nella precedente annualità. Nello specifico le ricorrenti lamentano l’assenza di un’adeguata istruttoria, ossia degli elementi relativi al calcolo, dei criteri di misurazione e dei coefficienti applicati per la determinazione delle tariffe.
In aggiunta a quanto sopra, le ricorrenti chiedono altresì l’annullamento del Regolamento TARI con riferimento alla disciplina delle riduzioni del tributo poiché esso violerebbe la Delibera 158/2020 con la quale ARERA aveva emanato “Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”.
Il TAR Campania, con la sentenza sopra richiamata, si è espresso affermando quanto segue:
1) con riferimento alla Delibera di approvazione delle tariffe, i giudici evidenziano che le tariffe riproposte per l’anno 2020 sono state calcolate e approvate con precedente delibera “di tal che non potrebbe più mettersi in discussione, a distanza di anni, la determinazione anzitempo assunta e non contestata in precedenza, conseguendone la definitività e l’inoppugnabilità delle tariffe medesime”. Inoltre, la sussistenza dell’obbligo di compimento dell’istruttoria e del correlato corredo motivazionale deve essere esclusa dal momento che “la fonte del potere esercitato dal Comune risiede nella previsione di legge, espressamente richiamata, dell’art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, […]. Detta norma, dettata nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, esplicitamente deroga all’art. 1 commi 654 e 683, della legge n. 147/2013 […]”. Secondo il TAR quindi era sufficiente che l’ente, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma, riproponesse le tariffe vigenti nell’anno precedente, senza compiere alcuna attività istruttoria che sarebbe risultata del tutto superflua vista l’esigenza, sottesa alla norma, di agevolare le Amministrazioni nel far fronte agli adempimenti prescritti;
2) in relazione al Regolamento TARI, i giudici rilevano invece che sebbene la disciplina delle riduzioni TARI non seguisse pedissequamente quanto stabilito da ARERA nella Delibera 158/2020, il Comune ha deliberato un trattamento che risulta essere di maggior favore per la categoria specifica degli alberghi (categoria a cui appartengono le ricorrenti) e quindi assorbente delle agevolazioni minime definite dalla citata deliberazione ARERA. L’Autorità aveva infatti previsto una ipotesi di riduzione della parte variabile commisurata al periodo di chiusura delle attività fino al 25% mentre il Comune ha deliberato una riduzione sull’intero ammontare del tributo a prescindere dalla durata dell’obbligatoria sospensione dell’attività che, all’applicazione pratica, risultava più elevata rispetto alla prima ipotesi definita da ARERA.
Il TAR conferma quindi quanto a suo tempo da noi suggerito (con news del 3 giugno 2020 consultabile cliccando qui) in relazione alla facoltà di superamento dei criteri di riduzione del tributo definiti da ARERA purché nel rispetto dell’obiettivo principale del provvedimento, ossia quello di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla emergenza sanitaria.