Con la Sentenza n. 1510/ 2021 la Commissione Tributaria Regionale di Bari, si è espressa su una tematica ancora controversa in giurisprudenza, riguardante l’assoggettamento a TARI delle aree scoperte pertinenziali ad un locale dove si svolge un’attività economica. Emblematico è il caso dei parcheggi dei supermercati trattato con l’approfondimento del 22 febbraio 2021 a cui si rimanda “TARI: la tassazione delle aree scoperte destinate a parcheggi”.
La questione sottoposta al vaglio della CTR di Bari riguarda invece un’area esterna adibita a mera esposizione dei prodotti commercializzati da una società che svolge un’attività di vendita di manufatti in marmo. La società ha impugnato l’avviso di accertamento TARI notificatole dal Comune in riferimento all’area scoperta, sostenendo la mancata potenzialità / attitudine dell’attività esercitata nell’area esterna a produrre rifiuti.
Il Comune si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza dell’assoggettamento a TARI dell’area scoperta in questione in quanto area funzionale e operativa all’attività d’impresa svolta nell’edificio principale. Il Comune inoltre afferma che considerata la frequentazione dell’area da parte del personale della società ricorrente non può essere esclusa la produzione di rifiuti urbani.
In primo grado la CTP barese ha accolto il ricorso del contribuente annullando l’accertamento, mentre la CTR si è mostrata di diverso avviso ritenendo fondate le tesi del Comune impositore.
La Commissione Regionale in particolare ha affermato che “l’area esterna in questione, seppur utilizzata come magazzino, va comunque annoverata tra le aree funzionali e quindi operativa; le aree operative concorrono all’attività di impresa e pertanto scontano lo stesso trattamento fiscale delle aree già tassate (ove si svolge la relativa attività imprenditoriale); il contribuente non ha dato prova dell’esistenza di alcuna causa di esenzione dal pagamento; conseguentemente sussistono tutti i presupposti per assoggettare l’area esterna a tassazione”.
Ne deriva che tale area scoperta, sebbene non occupata dai titolari dell’impresa e dai dipendenti, sia comunque un’area operativa in quanto in collegamento funzionale con l’area tassata: l’attività svolta nell’area scoperta contribuisce e concorre allo sviluppo dell’attività di impresa esercitata nell’area dell’edificio principale già tassato, per tale motivo è corretto il suo assoggettamento a TARI.
La norma di riferimento al comma 641 art. 1 della Legge 147/2013 prevede infatti che: “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Nel concetto di operatività rientrano tutte quelle attività svolte in funzione o a supporto dell’attività di impresa esercitata nel locale principale già tassato, come nel caso in esame.
Non sottoporre a tassazione le aree scoperte pertinenziali operative potrebbe portare inoltre ad un aumento dei casi di elusione fiscale, in quanto il contribuente potrebbe dichiarare di esercitare l’attività imprenditoriale nel locale coperto di piccole dimensioni, mentre la maggior parte dell’attività imprenditoriale viene esercitata in un’ampia area scoperta. Da tale ragionamento deriva la legittimità dell’avviso di accertamento TARI riferito all’ area scoperta utilizzata come magazzino dalla società in quanto area “operativa”, dando perciò rilevanza al fatto che sia utilizzata dal contribuente nell’esercizio della propria attività d’impresa, non rilevando ai fini impositivi TARI il fatto che sia coperta o meno.