Con la sentenza n. 716/2021, il CTR Liguria ha aderito all’orientamento della Cassazione (ord. 7414/2019) secondo il quale è legittima la disposizione regolamentare con la quale il Comune sceglie di subordinare il riconoscimento delle proprie agevolazioni alla presentazione di una specifica comunicazione. Precisa poi la CTR Liguria che la Corte si sofferma sul rapporto contribuente – Comune, osservando che è onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto, salvo che non si tratti di informazioni già conosciute dall’ente.
Il contenzioso era scaturito dalla notifica di un avviso di accertamento per parziale versamento IMU, nel quale il Comune aveva applicato l’aliquota piena e non quella differenziata prevista per gli immobili oggetto di contratti di locazione a canone concordato. Il contribuente aveva infatti ritenuto di dover disattendere il regolamento IMU, ritenendolo illegittimo nella parte in cui prevedeva l’aliquota agevolata per la casistica detta solo a condizione che i proprietari presentassero al Comune copia del contratto registrato entro 30 giorni dalla registrazione dello stesso. Dunque, pur ritenendo di aver diritto all’aliquota agevolata, aveva omesso di presentare la suddetta dichiarazione. Non avendo diretta conoscibilità della situazione delle locazioni il Comune era quindi legittimato all’applicazione dell’IMU in misura piena.