Come segnalato nella nostra news precedente, in data odierna l’Anci ha inviato alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato le proprie proposte emendative alla legge di bilancio 2025.
Come prevedibile, tra esse figura anche quella finalizzata alla cancellazione del blocco del turn over al 75 per cento per gli enti locali con più di 20 dipendenti o, quanto meno, alla mitigazione dei suoi effetti, con l’esclusione dal predetto limite delle assunzioni riferibili ad una serie di ambiti professionali particolarmente delicati, in quanto legati all’erogazione di servizi al cittadino o alla funzionalità degli enti (protezione civile, polizia locale, quelle legate all’erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
In ogni caso, poi, l’Anci propone anche la proroga delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), cosicché, laddove non sia possibile eliminare il limite al turn over, agli enti venga almeno garantito di poter sostituire il personale cessato già in corso d’anno, senza attendere l’esercizio successivo.
L’Associazione propone inoltre la proroga fino al 31 dicembre 2026 della norma che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. “volontaria” prima di bandire nuovi concorsi pubblici.
Per quanto concerne più direttamente il reclutamento di nuovo personale, va segnalata, infine, la richiesta di ripristinare la possibilità per gli enti locali di fare ricorso agli istituti del comando e del distacco anche oltre il limite del 25 per cento dei posti non coperti all’esito delle procedure di mobilità. L’emendamento proposto dall’Anci persegue in particolare la finalità di estendere le previsioni derogatorie di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche.