In seguito all’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2022 riportiamo di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni di interesse per gli enti locali in materia di gestione finanziaria:
il comma 567, il quale prevede l’erogazione di un contributo riconosciuto ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite 2020 superiore a euro 700. Il contributo a partire dall’anno 2022 è riconosciuto fino all’anno 2042 ed è ripartito in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021 al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, previa attestazione del legale rappresentante dell’ente interessato;
il comma 597, il quale prevede la possibilità di rinegoziare i contratti di anticipazione di liquidità sottoscritti con il MEF per il pagamento dei debiti commerciali che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse possono essere trasmesse dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022;
il comma 767, il quale prevede la possibilità di deliberare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022 per i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del TUEL nel secondo semestre del 2021;
il comma 992, il quale prevede la facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali che hanno approvato il Piano stesso (art. 243-bis, comma 5 del TUEL) prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020) e per i quali, alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2022, non si è concluso l’iter di approvazione di cui all’articolo 243-quater, comma 3, e/o di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del TUEL. La scelta di rimodulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere comunicata entro il 31 gennaio 2022 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (Cosfel, art. 155 TUEL).;
Il comma 590, il quale prevede la proroga al 31 ottobre 2022 del termine per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese relative alla Certificazione di cui di cui al comma 1 art. 106 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.