In tema di rendita catastale degli immobili si applica il principio secondo il quale l’efficacia della stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è subordinata alla notifica dell’atto di attribuzione o di rettifica al contribuente a norma dell’art. 74, comma 1 Legge 342/2000.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con le sentenze n. 22681/2017 e 22789/2017, ribadendo per ultimo il medesimo principio con l’ordinanza n. 3039/2019 nella quale ha affermato che: “[…] l’attribuzione della rendita catastale, conosciuta attraverso la notifica dell’atto impositivo ai fini ICI, non ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999 ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, non obbligando l’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 549/1992 il contribuente ad impugnare l’atto presupposto, che, in quanto non notificato neppure può divenire definitivo”.
Sempre in ambito di efficacia della rendita, la giurisprudenza si è consolidata altresì sotto l’aspetto della necessità di fornire specifica e adeguata motivazione all’interno dell’atto di revisione della rendita catastale (sentenze n. 5784/2013, 2184/2015, 25037/2017, 3107/2019). Secondo i giudici infatti: “In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto […] non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, bensì deve specificare, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, ed, in questa seconda ipotesi, l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.”
Alla luce di questo, la mancata notifica dell’atto di attribuzione o rettifica della rendita non permetterebbe l’utilizzo della stessa da parte dell’ente ai fini dell’accertamento IMU e l’assenza di motivazione nell’atto della revisione della rendita invaliderebbe lo stesso in quanto non consentirebbe al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa, con evidenti conseguenze sotto l’aspetto dell’applicabilità della rendita agli atti di accertamento tributario.