É illegittimo il provvedimento con cui un Ente stabilisce tariffe TARI superiori per le utenze domestiche dei non residenti rispetto a quelle applicate ai contribuenti residenti: è quanto stabilito nella sentenza n. 1673/2022 del TAR di Lecce.
Richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4223/2017, i giudici amministrativi ribadiscono i seguenti principi:
- il Comune ha discrezionalità determinare le tariffe TARI, ed in particolare nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui la norma fa riferimento per tipologie; tali valutazioni hanno natura eminentemente tecnica e non politica e pertanto devono basarsi su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie di quel territorio comunale e se del caso della sua vocazione turistica;
- nel determinare le tariffe TARI, deve essere rispettato il fondamentale principio di proporzionalità in applicazione del canone comunitario secondo cui “chi inquina paga”; a tal proposito risulta tutta da dimostrare la maggior produzione di rifiuti da parte di soggetti non abitualmente dimoranti rispetto a coloro che occupano stabilmente l’immobile oggetto di tassazione;
- gli Enti non hanno piena libertà di determinare le tariffe, generando irragionevoli o immotivate discriminazioni tra categorie di superfici sostanzialmente omogenee tra loro poiché la cornice di riferimento resta sempre la legge; il regolamento comunale che prevede una distinzione tariffaria sulla base del criterio formale della residenza del soggetto passivo, stabilendo una tariffa maggiorata per coloro che sono residenti fuori dal territorio comunale, non rispetta il principio appena descritto.
Pertanto, in assenza di adeguate ragioni, la diversa tassazione per le utenze abitative dei soggetti residenti rispetto a quella dei contribuenti non residenti è illogica e discriminatoria perché tale criterio non si correla all’effettiva capacità di produrre rifiuti delle utenze: “[…] Il legislatore nazionale ha, anzi, rimesso alla facoltà discrezionale degli enti locali la previsione di riduzioni della tariffa in dipendenza della utilizzazione saltuaria o stagionale del servizio comunale (cfr. art. 1, comma 659, L. n. 147/2013). Ragione vuole infatti che, abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, gli stessi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari (generalmente, proprio i non residenti). […]”. Ne consegue che, “[…] anche sotto tale imprescindibile profilo, ancorato alla realtà e normalità delle cose, non trova giustificazione […] l’opposta scelta del Comune di gravare maggiormente le abitazioni dei non residenti. […]”.
In merito, si ricorda anche la sentenza m. 26/2022 della CTR Toscana di cui abbiamo dato notizia lo scorso 26 settembre.