Con Delibera 89 del 30 novembre 2020 la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – ha affermato quanto segue: “In considerazione dell’attuale contesto emergenziale di eccezionale e imprevedibile drammaticità, è pertanto opinione di questa Sezione che le risorse aggiuntive rese disponibili dal bilancio dello Stato, e destinate al soddisfacimento di specifici bisogni necessari a fronteggiare la pandemia in atto, possano ritenersi escluse dai limiti relativi alle disposizioni generali di contenimento della spesa di cui all’art. 31, comma 26, della l. n. 183/2011. Lo stesso può dirsi, per analogo ordine di ragioni, allorché le risorse aggiuntive acquisite con vincolo di destinazione provengano da erogazioni private.”
I magistrati contabili si sono espressi in merito al quesito di un Comune che, non avendo rispettato il patto di stabilità 2015, condizione accertata con delibera n. 324/2019/PRSP della stessa sezione Regionale, è soggetto al limite massimo di spesa individuato nella media degli impegni per spesa corrente effettuati nell’ultimo triennio. In considerazione degli interventi necessari per fronteggiare la pandemia COVID il Sindaco chiede come conciliare le necessità di maggiori spese, finanziate da trasferimenti specifici, con il vincolo derivante dal sistema sanzionatorio applicato al Comune.
Si legge in delibera: “Chiarito il quadro ermeneutico generale, è tuttavia opportuno interrogarsi sul se la situazione di emergenza dichiarata a inizio 2020 e tuttora in corso non costituisca circostanza idonea a scardinare gli ordinari schemi operativi, incluse le norme che disciplinano il regime sanzionatorio per violazioni del patto di stabilità, che poggiano evidentemente su un quadro di “ordinaria amministrazione”; in altri termini, sul se le disposizioni ordinarie non meritino una lettura adeguata ad un quadro che presenta evidenti profili di eccezionalità ed imprevedibilità connessi alla tutela del superiore “bene salute”.
E’ indubbio, al riguardo, che l’emergenza epidemiologica ha posto alle amministrazioni locali esigenze aggiuntive, di natura sanitaria e sociale, per il cui soddisfacimento il Governo centrale ha individuato specifiche risorse”
La Corte conclude sottolineando come la prevalenza del superiore bene della salute debba essere privilegiata rispetto alle ragioni di bilancio così come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale.