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Le quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche corrispondenti ad attività affidate all’esterno devono confluire nel risultato di amministrazione

Con deliberazione n. 131/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha precisato che le quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a personale esterno, al termine dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce devono confluire nel risultato di amministrazione.

Secondo l’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tuttavia, com’è noto, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Le «quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai […] dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione», pertanto, al termine dell’esercizio confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.

Tags: Contabilizzazione, Incentivi funzioni tecniche